Corte Internazionale di Giustizia: tra distorsioni, contestazioni e abusi di potere

misionverdad.com

Alla base della controversia territoriale sull’Essequibo tra Venezuela e Guyana ci sono gli interessi energetici di multinazionali con grande influenza sul potere USA. Il paese vicino ha citato in giudizio il nostro paese davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CGI) per la rivendicazione formale e definitiva di 159 mila chilometri quadrati che fanno parte del territorio venezuelano, con il sostegno dell’influenza societaria di ExxonMobil e dell’influenza politica di Washington in quel processo giudiziario.

Quando fu dimostrato che il Lodo Arbitrale del 1899 era inconsistente a causa delle manipolazioni implicate nel suo processo, fu raggiunto l’Accordo di Ginevra, firmato nel febbraio 1966 e che è attualmente in vigore.

Ma nel gennaio 2018, il segretario generale dell’ONU, António Guterres, ha dichiarato, unilateralmente, esaurita la fase dei negoziati diplomatici diretti e ha deferito il caso alla CIG affinché decidesse sulla controversia su richiesta della Guyana, che era anche stato raccomandato da Ban Ki-moon, il precedente segretario generale.

Il Venezuela ha negato la giurisdizione della Corte, decisione basata sul quadro dell’Accordo di Ginevra. La Guyana lo ha ammesso, con il sostegno delle compagnie petrolifere transnazionali interessate a nuove fonti di idrocarburi e dei Dipartimenti di Stato e di Difesa USA.

ASPETTATIVE E POTERE

 

Questo organismo giudiziario internazionale fu creato alla fine della II Guerra Mondiale, in seguito ad accordi tra le potenze alleate (USA, Unione Sovietica, Regno Unito), rappresentanti della Cina e gli altri governi dell’Alleanza Mondiale Antifascista, riunitisi a Dumbarton, Oaks, Washington, nel 1944. Fecero il primo passo verso la creazione di un nuovo organismo internazionale, che sarebbe poi stato costituito nel 1945, l’ONU, per cui si sarebbe anche creata una Carta delle Nazioni Unite e la CIG quello stesso anno.

Quest’ultima è il successore della precedente Corte Permanente di Giustizia Internazionale e funge da principale organo giudiziario dell’ONU. Fin dalla sua creazione si stabilì uno Statuto con cui si regola, parte della Carta delle Nazioni Unite e stabilisce che:

  • In caso di controversie sulla giurisdizione della CIG, sarà la stessa a decidere su tale controversia (art. 36.6 dello Statuto).
  • Le sentenze della CIG sono obbligatorie, senza eccezioni (art. 59 dello Statuto e 94 della Carta), definitive e inappellabili (art. 60 dello Statuto).

È l’unico tribunale internazionale con giurisdizione generale in materia di controversie legali internazionali. Sebbene abbia goduto di un successo iniziale perché i governi erano ottimisti e speravano che, utilizzandolo in buona fede, avrebbero potuto aiutarla a compiere la sua missione, uno studio del 2004 sostiene che la CIG decadde per due ragioni:

1.Gli Stati non potevano fidarsi che i giudici applicassero la legge in modo imparziale, bensì la implementavano di un modo che favorisse gli interessi dei suoi Stati d’origine o riflettesse i pregiudizi culturali.

2.Ciò non poteva piacere alle grandi potenze, che non avrebbero permesso di essere sfidate, e allo stesso tempo mantenere la lealtà delle potenze minori, che sempre hanno sospettato che la CIG sarebbe stata una marionetta delle prime.

La CIG è, come tante organismi multilaterali, un’entità afflitta da molte aspettative e da una portata giudiziaria molto ridotta. Il rapporto del suo Statuto con la Carta dell’ONU è diffuso, oltre ai regolamenti e ad altre normative. I seguenti casi sono esempi delle sue distorsioni e del potere geopolitico che ha sottratto dietro le sue decisioni.

SUDAFRICA IN NAMIBIA: INTOPPI CONTRO L’APARTHEID

 

Dopo il Trattato di Versailles, che nel 1919 stabilì in modo coloniale che l’Africa sud-occidentale (l’odierna Namibia) diventasse una colonia britannica, la Società delle Nazioni (1920) concesse al Sudafrica un mandato ufficiale per amministrare la Namibia come parte dell’Unione Sudafricana. Nonostante la sentenza fosse rinnovata dall’ONU alla fine della II Guerra Mondiale, il regime dei colonizzatori olandesi boeri o afrikaner del Sud Africa decise di annettersi la regione e convertirla in una propria provincia.

Durante l’occupazione sudafricana fu imposto il sistema di segregazione razziale (apartheid) e furono effettuate mobilitazioni forzate di persone. Enormi fattorie furono assegnate agli agricoltori di origine europea, mentre i nativi africani furono relegati nei territori più poveri. Inoltre, il Sud Africa utilizzò lo spazio della Namibia per attaccare l’Angola al fine di “impedire che il comunismo si estendesse nel sud del continente”.

Etiopia, Liberia e molti altri paesi africani si opposero a ciò e, dopo il fallimento degli sforzi politici, presentarono una denuncia alla CIG. Questa assunse la giurisdizione sulla richiesta con una votazione serrata, ma in seguito, -dopo un cambio nella composizione dei suoi giudici- stabilì, nel 1966, di non avere giurisdizione.

Ciò indignò l’emergente blocco degli antichi paesi limitrofi che attribuivano il risultato al dominio occidentale della corte e decisero di boicottare la CIG. Ad eccezione di alcune controversie tra India e Pakistan, le nazioni emergenti si astennero dal ricorrere ad essa fino alla fine degli anni ’70 e principi anni ’80.

La Risoluzione 276 (1970) del Consiglio di Sicurezza considerò illegale la continua occupazione sudafricana della Namibia. Quando il Sudafrica non rispose a questa dichiarazione, il Consiglio di Sicurezza rimise la questione alla CIG affinché emettesse un’opinione consultiva al riguardo. Di fronte a ciò la corte ribaltò il suo ragionamento del 1966 in un caso successivo chiamato “Conseguenze legali per gli Stati della continua presenza del Sud Africa in Namibia”.

Nella sua sentenza, la CIG dichiarò illegale la continua occupazione sudafricana della Namibia e esortò i membri statali e non statali dell’ONU a considerarla tale e a compiere sforzi concertati per rendere effettive le azioni dell’ONU contro il Sud Africa.

Il parere consultivo in quanto figura giuridica internazionale non è vincolante per nessuno Stato o autorità, ma può essere utilizzato come interpretazione autorizzata della legalità delle decisioni dell’ONU, delle sue agenzie specializzate o di qualsiasi altro organismo. Tuttavia, a seguito della sentenza della CIG, il Consiglio di Sicurezza diede incaricato al Segretario Generale dell’ONU affinché avviasse il processo destinato a garantire l’autodeterminazione al popolo della Namibia, che si è finalmente concretizzato nel 1990.

Questa sentenza, pur nel mezzo di esitazioni e tensioni geopolitiche, servì per stabilire che la presenza del Sudafrica in Namibia, dove replicò il suo sistema di apartheid, era illegale e doveva finire.

VALIDAZIONE BUROCRATICA DELLA DEMOLIZIONE DELLA JUGOSLAVIA

Il 24 marzo 1999 iniziarono i bombardamenti dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), guidata dagli USA, contro la Repubblica Federale di Jugoslavia (FRY), presieduta da Slobodan Milošević.

Belgrado, Priština, Novi Sad e Podgorica furono i primi obiettivi degli attacchi contro strutture militari e civili, come gli studi della radiotelevisione serba, in cui morirono 16 persone. La distruzione durò 78 giorni, causò almeno 1200 morti e furono sganciate 9160 tonnellate di bombe. Tra le 10 e le 45 di quelle tonnellate contenevano uranio impoverito, i cui effetti sull’ambiente e sulla salute delle persone esposte sono difficili da valutare.

Questo fu l’oggetto delle denunce interposte dal suo governo il 29 aprile di quell’anno davanti alla CIG, in termini quasi identici, a 10 Stati membri. La RFY sosteneva che, attraverso la loro partecipazione ai bombardamenti della NATO, gli Stati convenuti violarono, tra le altre cose:

-Il divieto dell’uso della forza contro altri Stati.

-Il divieto di attaccare le popolazioni civili.

-Il divieto di attaccare monumenti culturali, storici o spirituali.

-Il divieto dell’uso di armi non ammesse dal Diritto Internazionale.

-L’obbligo di non provocare danni ambientali.

-L’obbligo di non interferire con la libertà di navigazione nelle vie navigabili internazionali.

Inoltre, la RFY sottolineò l’assistenza fornita dalla NATO al cosiddetto “Esercito di Liberazione del Kosovo”, in chiara violazione del principio di non intervento negli affari interni di altri Stati, che la RFY considerava in violazione del “suo obbligo di non imporre deliberatamente a un gruppo nazionale condizioni di vita che possano giungere a causare la sua distruzione fisica, totale o parziale”, cioè al genocidio contro la popolazione serba della Jugoslavia.

Ha inoltre chiesto alla Corte, come misura provvisoria fino a che si decidesse sul merito della questione, che ordinasse a ciascuno degli Stati convenuti di “cessare immediatamente l’uso della forza e di astenersi da qualsiasi minaccia o uso della forza contro la Repubblica Federale di Jugoslavia”.

Nel giugno dello stesso anno, un’ordinanza emessa dalla CIG respinse con 12 voti favorevoli e 3 contrari la richiesta di misure provvisorie presentata dalla RFJ. Dopo aver dichiarato manifestamente incompetente per attendere alla causa, procedette al rigetto e ordinò che il caso fosse cancellato dalla lista.

Nelle sue sentenze del 15 dicembre 2005, la CIG considerò, all’unanimità di non avere giurisdizione a conoscere delle controversie. La decisione derivò dall’esame della sua competenza rationae personae alla luce delle questioni sollevate dalla RFY quando fu ammessa come nuovo membro dell’ONU dopo la presentazione dei reclami.

L’analisi ha comportato la determinazione se la RFY  fosse o meno parte contraente dello Statuto della CIG al momento della presentazione della denuncia. Lo status giuridico della RFY era ambiguo e aperto a diverse valutazioni da parte degli organi competenti dell’ONU. Infine, la sua ammissione, il 1° novembre 2000, da parte dell’Assemblea Generale determinò che non fosse membro in precedenza e, quindi, non era parte dello Statuto della CIG.

La CIG legittimò l’attacco facendosi scudo di elementi tecnici per negare le misure provvisorie richieste dalla RFY, che in seguito divenne Serbia e Montenegro.

QUANDO GLI USA PERDONO, NON OBBEDISCONO: NICARAGUA

Il 9 aprile 1984, il Nicaragua intentò una causa davanti alla CIG per dimostrare l’intervento, minacce e uso della forza da parte degli USA contro di essa. È stato il 13esimo caso degli USA nella CIG e il 50esimo noto alla Corte.

Il Paese centroamericano chiese alla CIG di dichiarare che da Washington si era reclutato, addestrato, equipaggiato, finanziato e diretto azioni militari e paramilitari che violarono la sua sovranità con attacchi armati, violazioni dello spazio aereo e marittimo, coercizione e intimidazione del governo legittimo, ciò che violava la libertà dei mari e sconvolgeva il commercio pacifico, assassinando, ferendo e sequestrando cittadini nicaraguensi.

Per questo motivo, il Nicaragua presentò una richiesta di misure provvisorie di protezione con le quali chiedeva l’immediata cessazione dell’uso della forza e l’obbligo per gli USA di pagare il Nicaragua, in nome proprio e come parens patriae dei nicaraguensi, riparazioni per i danni sofferti dalle persone, beni e dall’economia.

Gli USA sostennero che la CIG non era competente perché (1) i trattati non le conferivano giurisdizione e (2) non si applicava la giurisdizione obbligatoria. Nonostante ciò, partecipò all’udienza orale, dove parlò a nome di El Salvador, Honduras e Costa Rica, accusando il Nicaragua di portare avanti una “rivoluzione senza frontiere” e di attaccarli. Al termine di detta udienza orale, la Corte sentenziò sulle misure di protezione provvisoria a favore del Nicaragua, il 10 maggio 1984; misure successivamente ignorate da Washington.

Nel 1985, il Nicaragua fornì prove che dimostravano la partecipazione dell’esercito terrorista della Contras nel minamento dei porti, al blocco delle navi commerciali e alle azioni terroristiche contro l’economia nazionale.

Il 27 giugno 1986, la CIG presentò la sua decisione condannando le azioni interventiste degli Stati e sottolineando il diritto del Nicaragua ad acquisire armi, a sviluppare un esercito interno, così come le relazioni reciproche con altre nazioni, e chiarì anche che la situazione dei diritti umani in Nicaragua non poteva essere dichiarata seria dagli USA o “risolto” con l’uso della forza. Si fece riferimento alle intenzioni USA di accusare il Nicaragua di forgiare una “Dittatura Comunista Totalitaria”, di fronte alla quale la CIG riaffermò: “Qualunque sia la definizione del regime nicaraguense, l’adesione di uno Stato ad una dottrina particolare non costituisce una violazione del Diritto Internazionale (…) Concludere diversamente significherebbe privare di significato il principio fondamentale della sovranità degli Stati su cui poggia il Diritto Internazionale, e la libertà che ogni Stato ha di scegliere il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale”.

La sentenza prevedeva un risarcimento al Nicaragua per 17 miliardi di dollari. Gli USA rifiutarono di conformarsi alla sentenza e ritirò il proprio consenso alla giurisdizione obbligatoria.

L’ultimo caso risale al 1998: il Paraguay interpose ricorso contro gli USA per non aver informato un cittadino paraguaiano dei suoi diritti ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari al momento del suo arresto. La CIG tentò di impedire gli USA giustiziasse il cittadino paraguaiano, ma gli USA rifiutò di obbedire all’ordine.

Perse anche due cause successive: LaGrand (1999), intentò dalla Germania, e Avena (2004), intentata dal Messico per fatti simili, e in entrambi i casi anche si rifiutò di obbedire agli ordini della CIG.

UNA DISTORSIONE IN CIFRE

 

La CIG è un organismo in cui, quasi sempre, si sono garantiti i posti ai giudici delle grandi potenze atlantiste, il che si è ripercosso in una distorsione delle sue decisioni. Uno studio pubblicato nel 2005 conclude che esiste un’alta probabilità che i giudici della CIG votino a favore dei loro Stati di origine, di Stati che coincidono culturalmente con loro, di Stati ricchi o poveri a seconda della loro origine e in un modo che rifletta i loro propri pregiudizi psicologici o filosofici, come in effetti è avvenuto. Anche se queste potenze furono quelle che più querelavano nella Corte (60%), questa percentuale diminuì da quando iniziarono a essere citate in giudizio da paesi più piccoli.

Il rispetto delle sentenze della CIG è mediato dal Consiglio di Sicurezza, nel quale gli USA e altre potenze hanno potere di veto, anche quando questo viola lo Statuto che regolamenta l’organismo e la stessa Carta dell’ONU.

La CIG ha capacità limitate a causa della sua struttura interna, la stessa cosa dell’ONU, ma questa è mediata dal contesto geopolitico ed economico del mondo. Si può prevedere una decisione lesiva per il Venezuela in questa Corte riguardo alla controversia sull’Essequibo: gli USA, che hanno rifiutato di rispettare le sue sentenze, sostengono la Guyana e hanno una ex funzionaria del proprio governo a presiederla.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.